Giurisprudenza Flash
Le novità Irap 2023

Nell’approfondimento della Fondazione Studi, l’ambito di applicazione dell’imposta e la semplificazione per i lavoratori dipendenti introdotta dalla dichiarazione 2023
L’esclusione dall’ambito di applicazione dell’imposta per le persone fisiche esercenti attività d’impresa commerciale e arti e professioni, ma anche la semplificazione delle deduzioni per il personale dipendente. Sono le principali novità introdotte dalla dichiarazione Irap 2023 – relativa al periodo d’imposta 2022 – analizzate nel dettaglio nell’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Le novità Irap 2023”, pubblicato oggi, 30 maggio. Sotto il primo profilo, il documento chiarisce il perimento di esclusione dell’imposta, con particolare riguardo alle imprese familiari e a quelle coniugali non gestite in forma societaria; per poi definire quelle che, invece, vi restano soggette. Sotto il secondo profilo, la lente della Fondazione Studi è rivolta alla semplificazione introdotta al quadro IS, soprattutto alla regola secondo cui “nella determinazione della base imponibile è pienamente deducibile il costo del lavoro dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, mentre per i contratti di lavoro diversi sono deducibili alcune tipologie di spese nonché spettano alcune deduzioni forfetarie”. Focus, poi, sugli altri lavoratori ammessi in deduzione e sulle modalità di ragguaglio della detrazione, nonché sul caso di distacco e somministrazione di lavoro.
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Equo compenso: prime valutazioni

Nell’approfondimento della Fondazione Studi, i chiarimenti sulla nuova disciplina dei parametri e sul ruolo degli Ordini professionali previsti dalla legge 49/2023
Il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. È uno dei principi stabiliti dalla legge 49/2023 che disciplina l’equo compenso per i professionisti (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104/23), al centro dell’ultimo approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Equo compenso: prime valutazioni”, pubblicato oggi, 16 maggio. In particolare, il Documento si concentra sugli aspetti salienti e sugli elementi di novità del provvedimento, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 20 maggio: per esempio, sull’art. 5, comma 4, secondo il quale i Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso. “Trattasi di una previsione molto importante – si legge nell’approfondimento – che attribuisce ai Consigli Nazionali un interesse ad agire processualmente a tutela del rispetto della normativa sull’equo compenso, in un’ottica di garanzia della legalità, essendo tali Consigli espressione di enti di diritto pubblico”. Spazio, poi, alla questione parametri, che in forza della normativa dovranno essere aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli Nazionali degli Ordini o Collegi professionali e che nulla esclude possano essere utilizzati “anche al di fuori del perimetro applicativo di tale legge”.
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Bilanci 2023 esercizio 2022: le disposizioni in deroga

Nell’approfondimento della Fondazione Studi, le novità e i differimenti introdotti dal Decreto Milleproroghe alla disciplina civilistica in materia di bilanci
Tutte le deroghe previste dal Decreto Milleproroghe all’ordinaria disciplina dei bilanci 2023 nel nuovo approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Bilanci 2023 esercizio 2022: le disposizioni in deroga”, diffuso oggi, 9 maggio. Nel Documento, focus sull’applicabilità alle assemblee sociali delle S.p.A. e delle S.r.l. tenute entro il prossimo 31 luglio delle norme che consentono il ricorso ai mezzi di telecomunicazione (art. 106 D.L. n. 18/2020). A tal proposito, si ricorda che il comma 1 della citata disposizione posticipa il termine entro il quale l’assemblea ordinaria deve essere necessariamente convocata a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, specificando che si tratta esclusivamente della convocazione relativa all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. Pertanto, per i bilanci 2021 e 2022 il termine di approvazione è quello ordinario di 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. Dopodiché, nell’approfondimento si analizza il differimento del termine di convocazione per l’approvazione del bilancio e le “particolari esigenze” che possono autorizzare gli amministratori a prorogare la scadenza della convocazione assembleare (art. 2364, comma 2, c.c.). Occhi puntati, poi, sull’estensione all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 della facoltà di sospendere l’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, con le indicazioni per le micro-imprese che decidono di avvalersi della deroga. Nel Documento, spazio, infine, all’estensione alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 della disciplina di “sterilizzazione” prevista in origine dal D.L. n. 23/2020, per cui non si applicano alcuni obblighi previsti dal Codice civile per le società di capitali, a protezione del loro capitale sociale.
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Codice della Crisi d’impresa: gli accordi sui crediti tributari e contributivi

Nell’approfondimento della Fondazione Studi, focus sul trattamento dei crediti nell’ambito dei concordati preventivo e minore
Tutto quello che c’è da sapere sulla transazione dei crediti tributari e contributivi, prevista dal nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (adottato con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 4 ed entrato pienamente in vigore il 15 luglio 2022) e sul loro trattamento nell’ambito del concordato preventivo e del concordato minore, nell’ultimo approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Codice della crisi d’impresa: gli accordi sui crediti tributari e contributivi”, diffuso oggi, 23 marzo. In primo luogo, il documento descrive il procedimento della transazione, sottolineando come questa sia esperibile nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, di quelli agevolati nonché di quelli a efficacia estesa (artt. 57, 60 e 61 del Codice) e descrivendo le varie fattispecie. Focus, subito dopo, sull’art. 63, che regola la transazione su crediti tributari e contributivi, e sull’istituto dell’omologazione forzosa (cd. cram down), inserito dal D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 con l’obiettivo di dare efficacia alla suddetta transazione: in virtù del meccanismo, infatti, il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte degli enti previdenziali interessati in una serie di ipotesi, descritte all’interno dell’approfondimento. Sotto la lente, infine, gli artt. 88 e 80 del Codice, che disciplinano il trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito, rispettivamente, del concordato preventivo e del concordato minore. Obiettivo delle disposizioni − si legge nell’approfondimento – “è quello di tutelare non solo i creditori e, nel caso di specie, gli interessi erariali di cui sono portatori, ma anche la conservazione dei mezzi organizzativi dell’impresa, in particolare dei livelli occupazionali”.
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Notizie correlate: Nuovo Codice della Crisi d’impresa, il ruolo del Consulente del Lavoro - Legge di Bilancio 2023: le ulteriori novità fiscali - Online il n. 1/2023 de “Il Consulente del Lavoro”
Legge di Bilancio 2023: le ulteriori novità fiscali

Nell’approfondimento della Fondazione Studi, focus su regime forfetario, flat tax incrementale e partite Iva
L’innalzamento a 85mila euro della soglia di ricavi e compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfetario agevolato; la “flat tax incrementale” al 15%; il rafforzamento dell’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate. Sono alcune delle modifiche introdotte dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), oggetto dell’ultimo approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Legge di Bilancio 2023: le ulteriori novità fiscali”, diffuso oggi, 14 marzo. Rispetto alle novità in materia di regime forfetario (art. 1, comma 54), il documento ricorda anzitutto i destinatari della misura e gli sconti fiscali che questa comporta, tra cui l’applicazione al reddito imponibile di un’unica imposta (15%), sostitutiva di quelle ordinariamente previste; per poi descrivere i diversi scenari possibili in caso di compensi/ricavi superiori o inferiori ai 100mila euro, nonché le conseguenze della clausola antielusione. Subito dopo, l’approfondimento passa a esaminare nel dettaglio la “flat tax incrementale” (art. 1, commi 55-57), fornendo anche utili esempi di calcolo del nuovo regime di tassazione introdotto dalla Manovra. Sotto la lente di ingrandimento degli esperti della Fondazione Studi, anche l’art. 1, commi 148-150, della Legge di Bilancio 2023, che rafforza l’attività di presidio preventivo relativo all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA, riconoscendo all’Agenzia delle Entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio. Precisate altresì le modalità attraverso cui è possibile richiedere nuovamente la partita IVA in caso di provvedimento di cessazione, nonché il regime sanzionatorio applicabile.
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Flussi 2022: tutte le novità del decreto

Nell’approfondimento della Fondazione Studi spazio anche alle procedure da seguire, come quelle di verifica e asseverazione dei Consulenti del Lavoro
Sotto la lente d'ingrandimento della Fondazione Studi tutte le novità introdotte dal decreto Flussi 2022 (D.P.C.M. DEL 29 dicembre 2022), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio scorso. A partire dall’obbligo del datore di lavoro di controllare preventivamente nel Centro per l’Impiego competente che non sia disponibile al lavoro un lavoratore italiano o comunitario già presente nel territorio nazionale. Ma anche i tempi per il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso (da rilasciare entro 20 giorni dalla domanda), una “sanatoria”per i lavoratori già presenti in Italia dal 1° maggio 2022 e l’attribuzione delle funzioni prima espletate dagli ispettori territoriali del lavoro ad altri professionisti, tra cui i Consulenti del Lavoro. È quanto illustrato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell'approfondimento dal titolo “Decreto Flussi 2022: novità e ruolo dei Consulenti del Lavoro per la richiesta del nulla osta” diffuso oggi, 2 febbraio 2023. Nella prima parte del documento, le informazioni sulla quota massima di ingressi di cittadini stranieri residenti all’estero, la ripartizione delle unità destinate al lavoro stagionale e al lavoro autonomo, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, modalità e requisiti per presentare la domanda a partire dal prossimo 27 marzo e i casi in cui è possibile procedere alla richiesta del nulla osta allo sportello unico per l’immigrazione. A seguire, le verifiche che i Consulenti del Lavoro sono tenuti ad eseguire, l’ulteriore documentazione da acquisire e la procedura di asseverazione. All'interno dell'approfondimento anche il link al modulo per la richiesta di personale ai fini della verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, che il datore dovrà compilare e inviare al Centro per l’Impiego competente.
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Il segreto professionale tra obblighi e violazioni

Nell’approfondimento della Fondazione Studi i presupposti dell’obbligo normativo, previsto dall’articolo 6 della L. n. 12/79, e gli effetti nell'ambito del procedimento penale
Tutto quello che c’è da sapere sull'obbligo del segreto professionale del Consulente del Lavoro. Dall’inquadramento normativo all’oggetto del segreto fino alla violazione dell’obbligo e al conseguente reato previsto dall’articolo 622 del codice penale. Nell’approfondimento “L’obbligo del segreto professionale per il Consulente del Lavoro” del 18 ottobre 2022, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro offre una disamina del segreto professionale, disciplinato dall’articolo 6 della Legge n. 12/1979 e il cui dovere di osservanza è ribadito dall’articolo 25 del Codice deontologico per l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Nel documento si illustrano i presupposti dell’obbligo e della responsabilità penale, soffermandosi sulle conseguenze dirette nei casi in cui si riveli il segreto “in ragione della propria professione” e “senza giusta causa”. Ma anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria chieda al Consulente del Lavoro la consegna “immediata” di documenti e informazioni relativi ad un cliente sottoposto a indagine penale. Delineato il perimetro normativo, attraverso la ricognizione della giurisprudenza della Corte di Cassazione viene individuata la documentazione che il Consulente è tenuto a consegnare per poi soffermarsi sull'esercizio della facoltà di opporre il segreto professionale alla richiesta di esibizione dei documenti.
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Codice Terzo Settore dopo il decreto Semplificazioni

Nell’approfondimento di Fondazione Studi, le principali modifiche fiscali all’impianto ex D.Lgs. n. 117/2017 con la conversione in legge del D.L. n. 73/2022
Come cambia il Codice del Terzo Settore dopo la conversione in legge del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022 convertito con Legge n. 122/2022)? A fare chiarezza sulle principali modifiche fiscali, l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “D.L. Semplificazioni: come cambia il Codice del Terzo Settore” dell’11 ottobre 2022. Nel documento si ricostruiscono gli interventi sul titolo X del Codice e sugli articoli 16 e 18 del decreto sulle Imprese Sociali (D.Lgs. n. 112/2017), attuati attraverso l'articolo 26 e 26-bis del decreto convertito con legge 4 agosto 2022 n. 122. Modifiche che richiedono la prevista autorizzazione alla Commissione Europea e per la cui operatività bisognerà attendere l'esercizio successivo a quello di acquisizione dell'autorizzazione ad esclusione di quelle specifiche disposizioni già operanti perché non subordinate al nulla osta europeo.
Tra gli aspetti di principale rilievo, le modifiche riguardanti l’articolo 79, commi 2 e 2-bis, del Codice Terzo Settore recanti le disposizioni in materia di imposte sui redditi: si definisce il concetto di costo effettivo rispetto cui parametrare la natura non commerciale degli enti del terzo settore e si prevede che le attività di interesse generale si considerino non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi. L'approfondimento si sofferma anche sulle modifiche al comma 3 dell'articolo 82 rispetto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale e sull'innesto dell'esenzione dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri; sull'estensione dei benefici fiscali per le liberalità in favore degli enti del terzo settore di cui all'articolo 83; sulla valorizzazione dei redditi degli immobili destinati ad uso esclusivo all'attività di cui all'articolo 84. Sotto la lente, inoltre, il regime fiscale delle associazioni di promozione sociale (art. 85 CTS) e quello forfetario per le attività commerciali di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato (articolo 86), la tenuta e conservazione delle scritture contabili (articolo 87), e l'adeguamento alla disciplina europea in materia di aiuti de minimis di cui all'articolo 88 (aiuti de minimis) oltre al differimento al 31 dicembre 2022 del termine entro il quale devono essere adeguati gli statuti. Sul versante decreto Imprese Sociali, poi, il documento si sofferma sull'introduzione dell'obbligo di destinare al massimo il 3% degli utili a fondi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 122/2022 o istituiti dalla Fondazione Italia Sociale (modifiche all'articolo 16) e sulla previsione, transitoria, di applicare le agevolazioni fiscali e di sostegno economico anche alle società qualificate come impresa sociale dopo la data di entrata in vigore del decreto Imprese Sociali (articolo 18).
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Lavoro agile a doppio binario

L'approfondimento di Fondazione Studi 29 settembre 2022 riepiloga norme e procedure sullo smart working
L’ultimo atto in materia di lavoro agile è la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 settembre 2022 con cui si riattiva la procedura emergenziale semplificata per la comunicazione dei lavoratori in smart working, a seguito della segnalazione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro del disservizio sull’applicativo. Una difficoltà operativa che è diretta conseguenza delle modifiche alla disciplina apportate dal decreto Aiuti-bis, con cui il Legislatore ha disposto la reintroduzione della modalità emergenziale di lavoro agile fino al 31 dicembre 2022, in luogo di quella ordinaria. Ma sul tema nelle scorse settimane si è assistito a un cambio di passo, con una solo apparente fine della regolamentazione disposta in fase pandemica per tornare a quanto prescritto dalla legge n. 81/2017, riattivata con la conversione in legge del D.L. n. 115/2022. A tracciare il quadro completo della regolamentazione sullo smart working è allora l’approfondimento di Fondazione Studi 29 settembre 2022 intitolato “Lavoro agile a doppio binario”, nel quale si riepilogano le due discipline previste (ordinaria ed emergenziale) con le relative procedure e si sintetizzano in forma tabellare diritti, priorità, tipologia di comunicazione da porre in essere e la necessità o meno dell’accordo individuale.
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Welfare aziendale: le novità del decreto Aiuti-Bis

Soglia di non concorrenza reddituale del fringe benefit innalzata a 600 euro. L’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Introdotto per sostenere i cittadini alle prese con l’impennata dei prezzi conseguenti alla crisi internazionale, il decreto Aiuti-Bis è stato convertito in legge n.142/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022. Tra le misure introdotte con questo provvedimento, è da segnalare, la modifica alla soglia di non concorrenza reddituale del fringe benefit, che viene innalzata per il 2022 a 600 euro. L’art. 12, c. 1 del D.Lgs. n. 115/2022 stabilisce, infatti, che "Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600". L’approfondimento del 27 settembre 2022 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Il bonus bollette e la nuova soglia per i fringe benefit del 2022” analizza l'articolato della norma guardando alla specificità delle novità applicabili nell’anno in corso, considerando l'ulteriore peculiarità dei bonus benzina già introdotti dal D.L. n. 21/2022. Il documento fornisce inoltre indicazioni utili per la gestione da parte dei datori di lavoro delle diverse soglie di non concorrenza reddituale attive per il 2022, rilevandone le conseguenze ai fini fiscali e contributivi.
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