Logo consulenti_del_lavoroTermine periodo transitorio esami di stato Consulenti del Lavoro – art. 8/bis. L. 12/1979.

Il D.L. 15 febbraio 2007 n. 10, convertito in legge 6 aprile 2007 n. 46, ha disposto all’art. 8 bis, della legge 11 gennaio 1979 n. 12, che i soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all’art. 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro praticanti, o abbiano presentata domanda di iscrizione al predetto registro praticanti, con il diploma di scuola secondaria superiore possono sostenere l’esame di abilitazione entro il 31 dicembre 2013.

Sono giunti a questo Consiglio numerosi quesiti in merito all’interpretazione temporale della predetta data, ossia, se il termine si riferisce alla sessione di esami indetta con decreto Ministeriale dell’anno 2013, la cui procedura come di consueto non si completa entro il 31 dicembre 2013, oppure, al completamento di tutta la procedura a tale data.

Questo Consiglio Nazionale ha ritenuto nel merito di chiedere un parere al Ministero del Lavoro in qualità di Ministero Vigilante, il quale, si è espresso sostenendo che il termine ultimo è da intendersi la sessione di esami 2013.

Pertanto, i soggetti sopracitati potranno partecipare alla sessioni di esami di stato dell’anno 2013 ancorchè la procedura si concluderà nell’anno successivo.

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